ASSIDIM
Salute e protezione dal 1981
Per i dipendenti e i collaboratori in azienda, le nostre soluzioni di assistenza sanitaria integrativa e di tutela contro il rischio di infortuni, invalidità da malattia, caso morte, malattie gravi e non autosufficienza.
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ASSISTENZE
Sanitaria
Rimborso spese mediche in caso di ricoveri, interventi chirurgici, day hospital.
Vita in caso di morte e invalidità
Assistenza economica in caso di morte e invalidità da qualsiasi causa derivante.
VANTAGGI FISCALI E PREVIDENZIALI
TIPOLOGIA DI ASSISTENZE | REGIME FISCALE DIPENDENTE | REGIME FISCALE AZIENDA | REGIME PREVIDENZIALE |
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1. Contributi per assistenza sanitaria integrativa | Non costituiscono reddito fino al limite annuale di € 3.615,20. Ai fini del suo computo, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dall’azienda ad altri fondi integrativi del SSN. FONTE NORMATIVA: art. 51, comma II, lett. a) TUIR/86 La quota di contribuzione che supera il limite annuale consente di beneficiare in proporzione della detrazione per spese mediche | Costo deducibile dal reddito d’impresa | AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del del 10% anziché quella piena. DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f) della L. n.153/1969, come novellato dall’art. 6 del D. lgs. n. 314/1997 |
2. Contributi per assistenze diverse dall’assistenza sanitaria integrativa | Costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:
Non costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:
FONTI NORMATIVE:
Applicabile soglia di esenzione pari a € 258,24 (€ 516,46 per il 2021) per le assistenze che generano reddito imponibile. | Costo deducibile dal reddito d’impresa | AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del 10% anziché quella piena. DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f), della L. n. 153/1969, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 |
3. Contributi per assistenza morte e invalidità permanente a beneficio AZIENDA (FONTE NORMATIVA: ex circolare 55/99 Agenzia delle Entrate) | Non costituiscono reddito | Costo deducibile dal reddito d’impresa. | Nessuna contribuzione INPS |
STORIA E NUMERI
Fondata nel 1981 su iniziativa di alcune lungimiranti aziende, ASSIDIM è un’associazione con fini esclusivamente assistenziali e non lucrativi, iscritta dal 2010 all’Anagrafe Sanitaria dei Fondi Integrativi presso il Ministero della Salute.
Garantisce assistenze economiche e servizi in caso di malattia, infortunio, decesso, invalidità, non autosufficienza e malattie gravi a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori aziendali.
Con oltre 1.800 aziende e 280.000 persone beneficiarie delle prestazioni, è uno dei principali enti operanti nel campo dell’assistenza sanitaria in Italia.
COSA GARANTIAMO
Avvalendoci di Marsh – primario broker assicurativo al quale sono affidati anche i servizi di rimborso e accessori – offriamo circa 3.000 soluzioni assistenziali a favore delle aziende associate e dei loro collaboratori assistiti, erogate in due forme:
- indiretta, mediante convenzioni assicurative sottoscritte da ASSIDIM con le compagnie di assicurazione;
- diretta, prevista esclusivamente per l’assistenza sanitaria mediante massimali di rimborso versati e garantiti direttamente dalle aziende associate ai propri collaboratori assistiti: attraverso lo strumento My Rete (laddove attuabile) le aziende associate provvederanno a pagare direttamente all’Istituto di Cura e alle équipe chirurgiche convenzionate quanto dovuto.
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