Edizione approvata dall’Assemblea del 20/06/2023
- A seguito del passaggio da associazione non riconosciuta a riconosciuta.
- In sostituzione dell’edizione approvata dall’Assemblea del 10/12/2020.
- Con modifica degli articoli 1, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
È costituita ASSIDIM, Cassa di assistenza avente natura giuridica di Associazione riconosciuta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile.
ARTICOLO 2 - DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 3 - SEDE
L’Associazione ha sede in Milano.
ARTICOLO 4 - FINALITÀ
L’Associazione non ha finalità di lucro ed è costituita per:
- promuovere ed erogare in forma diretta-autoassicurata o indiretta-assicurata o mista, nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento ASSIDIM (“Regolamento”) e in accordo alle norme applicabili in materia, prestazioni sanitarie e assistenziali integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale (“SSN”) e ad altre forme di assistenza pubblica (“Assistenze”);
- diffondere la cultura sanitaria e assistenziale nonché l’importanza di curare adeguatamente la salute, la prevenzione e il benessere in un’ottica di accessibilità, mutualità e sostenibilità;
nell’interesse degli Associati di cui al successivo art. 5 e in favore dei Beneficiari di cui al successivo art. 7.
ARTICOLO 5 - ASSOCIATI
Possono associarsi ad ASSIDIM – a titolo esemplificativo e non esaustivo – imprese private o pubbliche, studi professionali, associazioni, fondazioni e altri enti privati o pubblici (“Associati”) sempreché siano tenuti a erogare le Assistenze indicate nel precedente art. 4 nei confronti dei loro dipendenti o degli altri soggetti previsti dal successivo articolo 7 per contratto, accordo o regolamento aziendale.
La qualifica di Associato si acquisisce mediante conferma, da parte di ASSIDIM, alla richiesta di ammissione che gli aspiranti Associati devono presentare ad ASSIDIM.
Detta conferma, quando previsto, verrà notificata soltanto dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
Ad ogni Associato sono garantiti i medesimi diritti.
È espressamente esclusa ogni limitazione di natura temporale e operativa al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti di natura successoria, e non sono rivalutabili.
ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Ciascun Associato potrà recedere dall’Associazione, con dichiarazione scritta inviata ad
ASSIDIM, nei modi e nei tempi indicati nel Regolamento.
L’esclusione degli Associati è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi che verranno di volta in volta determinati dal Consiglio Direttivo.
ASSIDIM notifica all’Associato l’esclusione dall’Associazione motivando la decisione.
ARTICOLO 7 - BENEFICIARI
Hanno diritto a fruire delle Assistenze indicate nel precedente art. 4 i seguenti soggetti:
a) i dipendenti in servizio degli Associati nonché, per le Assistenze che lo consentono, i loro familiari o soggetti equiparabili appartenenti al medesimo nucleo familiare;
b) i titolari di pensione e i pensionandi contributori volontari o assimilati purché all’atto del pensionamento o del differimento dello stesso risultino alle dipendenze di un Associato;
c) i familiari o soggetti equiparabili appartenenti al medesimo nucleo dei dipendenti deceduti mentre si trovavano nelle condizioni di cui ai punti a) e b) finché conservino il diritto di pensione ai superstiti o di reversibilità e sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle Assistenze in atto lo consentano.
Su richiesta degli Associati di cui al precedente art. 5 e con delibera del Consiglio Direttivo, possono altresì beneficiare delle Assistenze:
d) i loro titolari e i loro legali rappresentanti nonché gli altri soggetti ritenuti idonei (a titolo esemplificativo e non esaustivo: collaboratori, affiliati, soci) sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle Assistenze in atto lo consentano.
ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Al fine di ottenere le Assistenze per i Beneficiari di cui al precedente art. 7, gli Associati devono essere in regola con il versamento di tutti i contributi loro richiesti.
ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta dagli Associati in regola con il versamento dei contributi associativi e sarà convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente o il Consiglio Direttivo convocano l’Assemblea in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, con preavviso di 15 giorni, con mezzi che attestino l’avvenuto ricevimento della convocazione, con l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea potrà essere inoltre convocata, in via straordinaria, per questioni di particolare interesse o comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, su delibera del Consiglio Direttivo e/o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e/o su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere convocate in Milano.
Le riunioni potranno svolgersi anche mediante teleconferenza purché sia accertata l’identità dei partecipanti nonché la possibilità d’intervenire nel dibattito e votare.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza di almeno la metà degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti e, per ciascuna riunione, sarà redatto un verbale che verrà trascritto in apposito libro.
Ogni Associato ha diritto a un voto.
Ogni Associato potrà farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega scritta. Ciascun Associato potrà raccogliere sino a un massimo di cinque (5) deleghe.
È competenza dell’Assemblea:
a) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e definire l’eventuale compenso e/o rimborso spese;
c) approvare il bilancio proposto dal Consiglio Direttivo;
d) approvare il Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Direttivo nel rispetto dello Statuto;
e) modificare lo Statuto;
f) decidere sullo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
g) decidere sulle azioni di responsabilità a carico dei membri del Consiglio Direttivo;
h) decidere sull’esclusione degli Associati.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
Le deliberazioni di cui ai punti d) ed e) devono riportare la maggioranza dei tre quarti dei voti presenti.
La deliberazione di cui al punto f) dev’essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei voti degli Associati.
Alla deliberazione di cui ai punti c) e g), i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, nominati dall’Assemblea secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.
Il numero effettivo dei Consiglieri viene proposto dal Consiglio Direttivo uscente, gli stessi restano in carica quattro anni, decadono con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
Possono essere membri del Consiglio Direttivo gli Associati, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di titoli di studio o accademici, qualificazioni professionali connesse con l'oggetto sociale.
Possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo anche terzi purché:
a) gli stessi non rappresentino la maggioranza;
b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di titoli di studio o accademici, qualificazioni professionali connesse con l'oggetto sociale;
c) siano considerati soggetti di chiara fama nel mondo assistenziale, assicurativo, finanziario, accademico con rilevante esperienza nel settore in cui opera l’Associazione.
In caso di morte o rinuncia di un membro del Consiglio Direttivo in carica, la sua sostituzione, fino alla prossima Assemblea e a condizione che la maggioranza dei Consiglieri sia sempre costituita da soggetti nominati dall’Assemblea, viene effettuata mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
Il Consiglio sarà convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte all’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, eccetto casi urgenti per i quali è sufficiente che la convocazione sia inviata almeno 1 giorno prima, con mezzi che documentino l’avvenuto ricevimento della convocazione, con l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni potranno svolgersi anche mediante teleconferenza, purché sia accertata l’identità dei partecipanti nonché la possibilità d’intervenire nel dibattito e votare, e per ciascuna riunione sarà redatto un verbale che verrà trascritto in apposito libro.
Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto previsto dall'art. 11, è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ai quali non siano affidati incarichi operativi nell'ambito dell'Associazione.
I membri del Consiglio direttivo sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato.
È esente da responsabilità il membro del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato all’atto che ha cagionato il danno, ad eccezione dell’ipotesi in cui lo stesso, essendo a conoscenza che l’atto stava per essere compiuto, non abbia fatto constatare il proprio dissenso.
ARTICOLO 11 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e, in particolare:
a) elegge tra i propri componenti, con voto favorevole della maggioranza degli stessi, il Presidente e il Vicepresidente ed eventuali Consiglieri Delegati;
b) può nominare un Direttore purché esterno al Consiglio Direttivo;
c) definisce eventuali deleghe ed emolumenti da assegnare ai Consiglieri e al Direttore, con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
d) definisce chi approva le spese personali del Presidente, del Vicepresidente e/o degli altri Consiglieri con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
e) fissa le norme per il funzionamento dell’Associazione;
f) approva il budget annuale;
g) redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio annuale con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
h) convoca l’Assemblea per l’approvazione del bilancio almeno una volta all’anno;
i) sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Regolamento Elettorale;
j) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale presentato all’Assemblea dal Presidente, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
k) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, dal Vicepresidente e/o dagli eventuali Consiglieri Delegati per motivi di necessità e di urgenza;
l) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;
m) stabilisce la misura dei contributi associativi di cui all'art. 8 del presente Statuto;
n) adotta e modifica il Regolamento associativo, ripartito in Titoli, che definisce le modalità operative per attuare le finalità di cui all'art. 4.
L'adozione del Regolamento associativo ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.
ARTICOLO 12 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Al Presidente spettano anche gli ulteriori poteri che, di volta in volta, gli vengono conferiti dal Consiglio Direttivo, tramite apposita delibera, fermo restando che lo stesso non può sostituirsi al Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età o da Consigliere all’uopo delegato.
ARTICOLO 13 - DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e non può essere un membro del Consiglio Direttivo.
Assiste gli organi sociali e partecipa alle riunioni degli stessi, senza diritto di voto, fungendo da Segretario del Consiglio Direttivo.
Al Direttore spettano i poteri che, di volta in volta, gli vengono conferiti dal Consiglio Direttivo, tramite apposita delibera.
ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni, decadono con l’approvazione del bilancio del quarto esercizio, sono rieleggibili e almeno un membro deve essere necessariamente iscritto all’albo dei revisori contabili.
Possono essere membri del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre che rappresentanti degli Associati anche terzi purché iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione di Società associate.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, subentrerà un membro supplente in ordine di età.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Collegio esercita le funzioni di controllo:
a) amministrativo e contabile sulla gestione nonché sui bilanci;
b) sulla coerenza e compatibilità dell’attività di ASSIDIM con le sue finalità istituzionali;
c) sulla conformità dell’operato del Consiglio Direttivo alle norme statutarie.
Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza con frequenza, almeno, trimestrale e per ciascuna riunione redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.
Il Collegio è invitato permanente alle riunioni consiliari nelle quali riferisce circa l’esito delle proprie verifiche.
Analogamente riferisce annualmente all’Assemblea - con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli Associati - in merito alle risultanze dell’esercizio.
Nessun compenso e/o rimborso spese è dovuto al Collegio dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di soggetti titolati non rappresentanti degli Associati.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
ARTICOLO 15 - PATRIMONIO
ASSIDIM provvede alle proprie finalità con il proprio patrimonio, costituito da:
a) i contributi previsti a carico degli Associati;
b) gli interessi e i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
c) ogni altro provento conseguito a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle finalità istituzionali.
Il patrimonio dell’Associazione comprende tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all’Associazione: beni mobili, immobili ed ogni valore pervenuto all’Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio non può mai essere inferiore al valore minimo previsto dalle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo individua la quota di patrimonio indisponibile e destinato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Gli Associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la restituzione delle quote e dei contributi associativi, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in caso di recesso, esclusione o qualora abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. N. 662/1996 e successive modifiche o integrazioni o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’alimentazione e l’utilizzo del patrimonio possono avvenire in caso di:
a) avanzi / disavanzi di gestione;
b) responsabilità imputate ad ASSIDIM inerenti alla propria attività;
c)acquisto di beni mobili, immobili o di valori correlato alle finalità istituzionali;
d) interventi straordinari a favore di Associati e Beneficiari connessi alle finalità istituzionali assistenziali, mutualistiche e solidaristiche.
ARTICOLO 16 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Regolamento.