Dal 1981 la sanità integrativa in azienda

FONTE ISTITUTIVA E BENEFICIARI

Possono beneficiare delle prestazioni assistenziali ASSIDIM i lavoratori dipendenti ed i collaboratori delle aziende associate in virtù di una disposizione del C.C.N.L., di un accordo o regolamento aziendale.

Le prestazioni devono essere destinate alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori.

Possono essere individuate “categorie” di dipendenti/collaboratori tutte le volte che sia identificabile un gruppo omogeneo in funzione di elementi quali, a titolo di esempio:

  • la qualifica;
  • il livello;
  • l’ammontare della retribuzione;
  • l’anzianità aziendale;
  • il settore aziendale;
  • gli orari o i turni di lavoro;
  • le aree territoriali di lavoro;
  • il grading interno;
  • etc.

I benefici fiscali e previdenziali di seguito indicati non sono previsti in caso di prestazioni ad personam, ovvero vengano offerti solo ad alcuni e ben individuati lavoratori.

TABELLA DI SINTESI

TIPOLOGIA DI ASSISTENZEREGIME FISCALE DIPENDENTEREGIME FISCALE AZIENDAREGIME PREVIDENZIALE
1. Contributi per assistenza sanitaria integrativa

Non costituiscono reddito fino al limite annuale di € 3.615,20.

Ai fini del suo computo, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dall’azienda ad altri fondi integrativi del SSN.

FONTE NORMATIVA: art. 51, comma II, lett. a) TUIR/86

La quota di contribuzione che supera il limite annuale consente di beneficiare in proporzione della detrazione per spese mediche

Costo deducibile dal reddito d’impresa

AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del del 10% anziché quella piena.

DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS

FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f) della L. n.153/1969, come novellato dall’art. 6 del D. lgs. n. 314/1997

2. Contributi per assistenze diverse dall’assistenza sanitaria integrativa

Costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:

  1. Morte e invalidità da infortuni extra-professionali
  2. Morte e invalidità permanente da ogni causa
  3. Invalidità permanente da malattia

Non costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:

  1. Non autosufficienza (Long Term Care)
  2. Malattie gravi (Dread disease)
  3. Morte e invalidità da infortuni professionali

FONTI NORMATIVE:

  • circ. Ministero Finanze n. 326/1997, par. 2.1
  • art. 51, comma 2,  lett. f- quarter) TUIR/86
  • circ. Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29 marzo 2018

Applicabile soglia di esenzione pari a € 258,24 (€ 516,46  per il 2021) per le assistenze che generano reddito imponibile.

Costo deducibile dal reddito d’impresa

AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del 10% anziché quella piena.

DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS

FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f), della L. n. 153/1969, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997

3. Contributi per assistenza morte e invalidità permanente a beneficio AZIENDA (FONTE NORMATIVA: ex circolare 55/99 Agenzia delle Entrate)Non costituiscono redditoCosto deducibile dal reddito d’impresa.Nessuna contribuzione INPS
N.B. Le informazioni riportate in questa sezione derivano dalla esperienza maturata con le nostre aziende associate e non costituiscono un parere fiscale. Vi invitiamo a verificare le informazioni fornite con i vostri consulenti in materia.