FONTE ISTITUTIVA E BENEFICIARI
Possono beneficiare delle prestazioni assistenziali ASSIDIM i lavoratori dipendenti ed i collaboratori delle aziende associate in virtù di una disposizione del C.C.N.L., di un accordo o regolamento aziendale.
Le prestazioni devono essere destinate alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti e collaboratori.
Possono essere individuate “categorie” di dipendenti/collaboratori tutte le volte che sia identificabile un gruppo omogeneo in funzione di elementi quali, a titolo di esempio:
- la qualifica;
- il livello;
- l’ammontare della retribuzione;
- l’anzianità aziendale;
- il settore aziendale;
- gli orari o i turni di lavoro;
- le aree territoriali di lavoro;
- il grading interno;
- etc.
I benefici fiscali e previdenziali di seguito indicati non sono previsti in caso di prestazioni ad personam, ovvero vengano offerti solo ad alcuni e ben individuati lavoratori.
TABELLA DI SINTESI
TIPOLOGIA DI ASSISTENZE | REGIME FISCALE DIPENDENTE | REGIME FISCALE AZIENDA | REGIME PREVIDENZIALE |
---|---|---|---|
1. Contributi per assistenza sanitaria integrativa | Non costituiscono reddito fino al limite annuale di € 3.615,20. Ai fini del suo computo, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dall’azienda ad altri fondi integrativi del SSN. FONTE NORMATIVA: art. 51, comma II, lett. a) TUIR/86 La quota di contribuzione che supera il limite annuale consente di beneficiare in proporzione della detrazione per spese mediche | Costo deducibile dal reddito d’impresa | AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del del 10% anziché quella piena. DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f) della L. n.153/1969, come novellato dall’art. 6 del D. lgs. n. 314/1997 |
2. Contributi per assistenze diverse dall’assistenza sanitaria integrativa | Costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:
Non costituiscono reddito imponibile i contributi versati per:
FONTI NORMATIVE:
Applicabile soglia di esenzione pari a € 258,24 (€ 516,46 per il 2021) per le assistenze che generano reddito imponibile. | Costo deducibile dal reddito d’impresa | AZIENDA - Sulle contribuzioni a carico azienda è dovuta la contribuzione di solidarietà INPS del 10% anziché quella piena. DIPENDENTE - Sulle somme a carico dipendente è dovuta la contribuzione ordinaria INPS FONTI NORMATIVE: art. 9-bis del D.L. n. 103/1991 (art. 12, comma 4, lett. f), della L. n. 153/1969, come novellato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 |
3. Contributi per assistenza morte e invalidità permanente a beneficio AZIENDA (FONTE NORMATIVA: ex circolare 55/99 Agenzia delle Entrate) | Non costituiscono reddito | Costo deducibile dal reddito d’impresa. | Nessuna contribuzione INPS |